Complesso delle norme emanate dalla Chiesa in seguito alle
deliberazioni dei concili, dei sinodi, delle decretali e degli altri organi
deliberativi. La Chiesa cattolica è l'unica organizzazione religiosa a
possedere un proprio codice giurisdizionale, indipendente dalle differenze
nazionali e temporali, mentre tutte le altre associazioni religiose rifiutano
ogni norma riguardante la vita religiosa o divina (eccettuati i rapporti
puramente esterni della convivenza) in nome dell'autonomia del rapporto
dell'individuo con Dio, come per le Chiese riformate; oppure ammettono
l'ingerenza del potere statale precostituito anche per quel che riguarda le
materie interessanti esclusivamente il fenomeno religioso, come per le Chiese
ortodosse, dove però l'influenza statale è limitata agli aspetti
esteriori. La Chiesa cattolica si è sempre preoccupata di organizzare
indipendentemente la struttura della propria dottrina e anche quegli aspetti
esterni della vita religiosa che sono strettamente connessi con le
manifestazioni della sua peculiare professione di fede (il concetto di "corpo
mistico" illumina chiaramente la sua natura associativa e organizzativa). Il
termine venne usato fin dai primi tempi della Chiesa per distinguere le sue
deliberazioni dalle leggi emanate dal potere civile ed è venuto in
seguito acquistando una sempre più particolare caratteristica giuridica.
Il
d.c. consta essenzialmente di due categorie fondamentali: il diritto
naturale divino e il diritto positivo (quest'ultimo si distingue in diritto
positivo divino e diritto positivo umano). Per quanto riguarda il diritto
naturale divino, esso viene concepito in stretta connessione con la natura umana
nei fondamentali criteri del bene e del male, mentre il diritto positivo divino
viene rivelato all'uomo da Dio attraverso le Sacre Scritture, la parola degli
apostoli e gli insegnamenti dei Padri della Chiesa e dei papi. Il diritto
positivo umano si limita invece all'organizzazione della Chiesa nei rapporti fra
i fedeli ed è costituito dalle deliberazioni del papa, che ha
l'autorità derivatagli dalla sua posizione di successore di Cristo e di
vescovo di Roma e dai decreti emanati nei concili ecumenici di tutti i vescovi.
Le prime vengono chiamate
decretali, le seconde
canoni. Altre
norme, con un valore e un'estensione territoriale limitata, possono essere
emanate dai sinodi diocesani o da altre organizzazioni religiose locali. Il
d.c. è stato diviso in tre periodi storici: 1)
Ius
antiquum, fino al
decreto di Graziano del 1140; si basa in tutti i
suoi aspetti, mistici, etici e giuridici, direttamente sulla Bibbia, oltre che
su altri scritti apocrifi degli Apostoli, diffusi particolarmente nel II, III e
IV sec., sulle raccolte cronologiche e sistematiche delle deliberazioni dei vari
concili (Calcedonia, Nicea, Costantinopoli I e II). Particolare importanza hanno
in questi periodi anche le deliberazioni degli imperatori, raccolte nei
nomocanones, riguardanti la disciplina ecclesiastica. Si cominciò
in seguito a stendere raccolte più o meno organiche della tradizione
disciplinare religiosa, come la
Isidoriana di Sant'Isidoro di Siviglia,
la Prisca, la
Dionisiana di Dionigi il Piccolo, la
Collectio
canonum di Anselmo di Lucca, il
Decretum di Burcardo di Worms, la
Collectio canonum di Deusdedit, la
Tripartita di Ivone di
Chârtres. L'opera più sistematica e definitiva per la sua
completezza è la
Concordia discordantium canonum emanata durante
l'impero di Graziano con il titolo corrente di
Decretum, che ebbe il
merito di organizzare criticamente e in modo funzionale tutto il vasto e
disparato materiale della tradizione giuridica cattolica. Questa raccolta,
d'altra parte, segna per gli studiosi il passaggio al periodo successivo. 2)
Ius novum, dal
Decretum di Graziano al Concilio di Trento
(1545-1563). Fra le nuove compilazioni che seguirono al
Decretum, la
più importante è la
Quinque compilationes antiquae, dove la
materia era divisa nei cinque principali settori giuridici: i giudici, la
procedura, il clero, il matrimonio e i delitti, mentre allo stesso
Decretum vennero aggiunti in appendice il
Liber extravagantium di
Raimondo di Pennaforte (1234), il
Liber sextus di Bonifacio VII, le
Clementine di Clemente V, le
Extravagantes comunes di Giovanni XXII. Il
Decretum e le successive appendici costituiscono il
Corpus Iuris
canonici. 3)
Ius novissimum, dal Concilio di Trento ai giorni nostri.
Le raccolte più importanti sono i
Canones del concilio di Trento,
le raccolte delle bolle pontificie (
Bullaria), gli
Acta di
Gregorio XVI e Pio X e le sentenze della Sacra Rota. La necessità di
raccogliere, coordinare e rivendicare tutti i vari decreti e disposizioni
emanati nel corso dei secoli, spinse Pio X nel 1904 a costituire una commissione
incaricata di elaborare un nuovo codice canonico, che venne promulgato nel 1917
con il titolo di
Codex iuris canonici da papa Benedetto XV. I 2.414
capitoli sono divisi in cinque libri, riguardanti rispettivamente le norme
generali, le persone, le cose, i processi e la materia penale. Questo
Codex è valido unicamente per la Chiesa di rito latino, mentre per
le altre Chiese ci si fonda sulle norme della tradizione. Il 27 novembre 1983
è entrato in vigore il nuovo codice di
d.c., ispirato ai principi
del Concilio vaticano II. Si compone di 1.752 canoni contenuti in sette libri.
Il primo tratta delle leggi e della loro efficacia; il secondo riguarda la
gerarchia ecclesiastica, con profondi mutamenti rispetto alla tradizione; il
terzo tratta della funzione di insegnamento e il quarto dei sacramenti. Il
quinto libro tratta dei beni temporali e della loro amministrazione e prevede la
fine del sistema beneficiale, sostituito da una più controllata
distribuzione dei beni, mentre il sesto e il settimo trattano della parte penale
e processuale. • St. - Sulla base del
Decretum e delle iniziali esegesi scolastiche e pedisseque, vennero
sempre più sviluppandosi vivaci elaborazioni dottrinali che intaccavano
il fondamento stesso del
d.c., dopo averlo separato dagli elementi
prettamente religiosi, morali o filosofici. Nel Medioevo tale attività
sorse in concomitanza con la riscoperta del diritto civile romano ed ebbe nelle
università di Bologna e di Padova i suoi centri più vivaci,
diffondendosi rapidamente anche nelle più famose università
europee. In ogni caso
d.c. e diritto civile vennero sempre studiati in
concomitanza secondo la classica formula del tempo:
in utroque iure. I
più importanti giuristi canonisti furono Francesco Accolti, Felino
Sandeo, Andrea Alciato, i futuri pontefici Folando Bandinelli, Sinibaldo de'
Fieschi, Prospero Lambertini. Col Cinquecento i maggiori centri di studio del
d.c. furono in Spagna con Sánchez Covarrubias e Gonzales e in
Germania con Canisius, Layman, Leuren, Pichler. In Francia lo studio del
d.c. fu caratterizzato da elementi di gallicanesimo e autonomismo, cui
può essere riferito anche il Bossuet. Oggi la più autorevole
scuola in materia è quella tedesca.