Stats Tweet

Canònico, Diritto.

Complesso delle norme emanate dalla Chiesa in seguito alle deliberazioni dei concili, dei sinodi, delle decretali e degli altri organi deliberativi. La Chiesa cattolica è l'unica organizzazione religiosa a possedere un proprio codice giurisdizionale, indipendente dalle differenze nazionali e temporali, mentre tutte le altre associazioni religiose rifiutano ogni norma riguardante la vita religiosa o divina (eccettuati i rapporti puramente esterni della convivenza) in nome dell'autonomia del rapporto dell'individuo con Dio, come per le Chiese riformate; oppure ammettono l'ingerenza del potere statale precostituito anche per quel che riguarda le materie interessanti esclusivamente il fenomeno religioso, come per le Chiese ortodosse, dove però l'influenza statale è limitata agli aspetti esteriori. La Chiesa cattolica si è sempre preoccupata di organizzare indipendentemente la struttura della propria dottrina e anche quegli aspetti esterni della vita religiosa che sono strettamente connessi con le manifestazioni della sua peculiare professione di fede (il concetto di "corpo mistico" illumina chiaramente la sua natura associativa e organizzativa). Il termine venne usato fin dai primi tempi della Chiesa per distinguere le sue deliberazioni dalle leggi emanate dal potere civile ed è venuto in seguito acquistando una sempre più particolare caratteristica giuridica. Il d.c. consta essenzialmente di due categorie fondamentali: il diritto naturale divino e il diritto positivo (quest'ultimo si distingue in diritto positivo divino e diritto positivo umano). Per quanto riguarda il diritto naturale divino, esso viene concepito in stretta connessione con la natura umana nei fondamentali criteri del bene e del male, mentre il diritto positivo divino viene rivelato all'uomo da Dio attraverso le Sacre Scritture, la parola degli apostoli e gli insegnamenti dei Padri della Chiesa e dei papi. Il diritto positivo umano si limita invece all'organizzazione della Chiesa nei rapporti fra i fedeli ed è costituito dalle deliberazioni del papa, che ha l'autorità derivatagli dalla sua posizione di successore di Cristo e di vescovo di Roma e dai decreti emanati nei concili ecumenici di tutti i vescovi. Le prime vengono chiamate decretali, le seconde canoni. Altre norme, con un valore e un'estensione territoriale limitata, possono essere emanate dai sinodi diocesani o da altre organizzazioni religiose locali. Il d.c. è stato diviso in tre periodi storici: 1) Ius antiquum, fino al decreto di Graziano del 1140; si basa in tutti i suoi aspetti, mistici, etici e giuridici, direttamente sulla Bibbia, oltre che su altri scritti apocrifi degli Apostoli, diffusi particolarmente nel II, III e IV sec., sulle raccolte cronologiche e sistematiche delle deliberazioni dei vari concili (Calcedonia, Nicea, Costantinopoli I e II). Particolare importanza hanno in questi periodi anche le deliberazioni degli imperatori, raccolte nei nomocanones, riguardanti la disciplina ecclesiastica. Si cominciò in seguito a stendere raccolte più o meno organiche della tradizione disciplinare religiosa, come la Isidoriana di Sant'Isidoro di Siviglia, la Prisca, la Dionisiana di Dionigi il Piccolo, la Collectio canonum di Anselmo di Lucca, il Decretum di Burcardo di Worms, la Collectio canonum di Deusdedit, la Tripartita di Ivone di Chârtres. L'opera più sistematica e definitiva per la sua completezza è la Concordia discordantium canonum emanata durante l'impero di Graziano con il titolo corrente di Decretum, che ebbe il merito di organizzare criticamente e in modo funzionale tutto il vasto e disparato materiale della tradizione giuridica cattolica. Questa raccolta, d'altra parte, segna per gli studiosi il passaggio al periodo successivo. 2) Ius novum, dal Decretum di Graziano al Concilio di Trento (1545-1563). Fra le nuove compilazioni che seguirono al Decretum, la più importante è la Quinque compilationes antiquae, dove la materia era divisa nei cinque principali settori giuridici: i giudici, la procedura, il clero, il matrimonio e i delitti, mentre allo stesso Decretum vennero aggiunti in appendice il Liber extravagantium di Raimondo di Pennaforte (1234), il Liber sextus di Bonifacio VII, le Clementine di Clemente V, le Extravagantes comunes di Giovanni XXII. Il Decretum e le successive appendici costituiscono il Corpus Iuris canonici. 3) Ius novissimum, dal Concilio di Trento ai giorni nostri. Le raccolte più importanti sono i Canones del concilio di Trento, le raccolte delle bolle pontificie (Bullaria), gli Acta di Gregorio XVI e Pio X e le sentenze della Sacra Rota. La necessità di raccogliere, coordinare e rivendicare tutti i vari decreti e disposizioni emanati nel corso dei secoli, spinse Pio X nel 1904 a costituire una commissione incaricata di elaborare un nuovo codice canonico, che venne promulgato nel 1917 con il titolo di Codex iuris canonici da papa Benedetto XV. I 2.414 capitoli sono divisi in cinque libri, riguardanti rispettivamente le norme generali, le persone, le cose, i processi e la materia penale. Questo Codex è valido unicamente per la Chiesa di rito latino, mentre per le altre Chiese ci si fonda sulle norme della tradizione. Il 27 novembre 1983 è entrato in vigore il nuovo codice di d.c., ispirato ai principi del Concilio vaticano II. Si compone di 1.752 canoni contenuti in sette libri. Il primo tratta delle leggi e della loro efficacia; il secondo riguarda la gerarchia ecclesiastica, con profondi mutamenti rispetto alla tradizione; il terzo tratta della funzione di insegnamento e il quarto dei sacramenti. Il quinto libro tratta dei beni temporali e della loro amministrazione e prevede la fine del sistema beneficiale, sostituito da una più controllata distribuzione dei beni, mentre il sesto e il settimo trattano della parte penale e processuale. • St. - Sulla base del Decretum e delle iniziali esegesi scolastiche e pedisseque, vennero sempre più sviluppandosi vivaci elaborazioni dottrinali che intaccavano il fondamento stesso del d.c., dopo averlo separato dagli elementi prettamente religiosi, morali o filosofici. Nel Medioevo tale attività sorse in concomitanza con la riscoperta del diritto civile romano ed ebbe nelle università di Bologna e di Padova i suoi centri più vivaci, diffondendosi rapidamente anche nelle più famose università europee. In ogni caso d.c. e diritto civile vennero sempre studiati in concomitanza secondo la classica formula del tempo: in utroque iure. I più importanti giuristi canonisti furono Francesco Accolti, Felino Sandeo, Andrea Alciato, i futuri pontefici Folando Bandinelli, Sinibaldo de' Fieschi, Prospero Lambertini. Col Cinquecento i maggiori centri di studio del d.c. furono in Spagna con Sánchez Covarrubias e Gonzales e in Germania con Canisius, Layman, Leuren, Pichler. In Francia lo studio del d.c. fu caratterizzato da elementi di gallicanesimo e autonomismo, cui può essere riferito anche il Bossuet. Oggi la più autorevole scuola in materia è quella tedesca.